Con la L. 5 agosto 2022, n. 118[1] “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (in G.U. n.188 del 12 agosto 2022) è stata conferita al Governo la delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
Colpisce, innanzitutto, l’ampia cornice di principio in cui la delega si inscrive, avendo presente il legislatore la finalità di “assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo[2], lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale”. Anche la lettera b), fra i criteri della delega, ritorna sull’argomento, prescrivendo la “valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale”.
Si dovranno, infatti, privilegiare interventi tesi ad assicurare il “minimo impatto” sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili. Ancora: si sancisce la definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e “da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere”.
In altri termini, non si tratta solo di regolare il regime concessorio, ma quello di collegare tale utilizzo a dei valori fondanti, di ispirazione interna ed europea, fra cui campeggia la “sostenibilità”, la fruizione pubblica di un tipico bene comune (quale il demanio marittimo, lacuale e fluviale) nel rispetto della protezione dell’ambiente e della cultura: qui, da ultimo, si avverte un chiaro rimando alla riforma costituzionale dell’art. 9 e 41[3], sia nel senso della tutela ambientale e culturale, ma, soprattutto, in riferimento ad un’ottica totalmente rinnovata della categoria economica dell’imprenditorialità, la quale, sulla scorta della novella costituzionale, deve sì espandersi massimamente, ma in una cornice protettiva degli ecosistemi e della biodiversità.
Siamo in presenza di una concreta e virtuosa “saldatura”, fra aperture concorrenziali e difesa ambientale. L’ispirazione generale si dettaglia poi nei parametri guida cui le novelle governative dovranno rispettare.
Alcuni sono di particolare interesse: ha precedenza assoluta la necessità che siano adottati “criteri omogenei” per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, “assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
Si tratta di una previsione di ampio respiro che tende -nella segnalata ottica della fruizione generalizzata dei beni comuni- ad equilibrare aree in concessione, rispetto a quelle “libere”.
Il principio è “rafforzato” con la previsione, “in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni”. E veniamo al “cuore” stesso del provvedimento: la valorizzazione della concorrenza (in chiave -ipotesi- solidaristico-ecologica).
La delega dovrà, infatti, essere ispirata all’affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, “nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza”.
Le gare dovranno favorire “la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, con criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere” e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.
La gara pubblica, il rinnovo delle concessioni, la fine delle proroghe sine die (i bandi significativamente conterranno il divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”), dovrà, infine, essere contemperata con l’adeguata “considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali”.
[1] L. 5 agosto 2022, n. 118 –