domenica, 24 Settembre 2023

Un ingorgo normativo: Autostrade nel D.L. n. 121 del 10 settembre 2021

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, dall’impegnativo titolo «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», reca, appunto, all’art. 2 disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali.   

In particolare, il comma 1-bis, è incentrato sullo scopo di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l’effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture.   

Per tale duplice finalità che si riassume nella espansione “sostenibile” e “tecnologica” delle infrastrutture in materia, si stabilisce che l’affidamento delle concessioni relative a talune tratte (di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) possa avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In termini esplicativi: alcune concessioni sono attribuite con la modalità della finanza di progetto[1]. Si tratta di quelle richiamate dal predetto art. 13-bis D.L. n. 148/2017 cit., come (in parte) novellato dallo stesso D.L. in esame n. 121/2021[2].

Tale ultima norma – che al comma 1° si incentra sullo “sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo” e di quello “mediterraneo” e sulla cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia – prevede, nella parte finale del secondo comma, che «le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa».       

Dunque – salvo errori dovuti all’inteso traffico legislativo – è a tale disposizione che occorre riferirsi.

In base al suo testo, “A decorrere dal 1 gennaio 1998 la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all’interporto di Trento, all’interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro Mantova”.

Può, dunque, identificarsi – attraverso il già menzionato slalom – l’oggetto concreto su cui si esplica il descritto programma.

“La nuova società”

A questa base, faticosamente acquisita, si collega il connesso comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 121/2021 in commento, secondo cui per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono poi definiti (comma 2-septies) l’atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono altresì definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla società di cui sopra (comma 2-octies).

Secondo il comma 2-novies, la società può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici (a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con altre società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché’ costituire società di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società.

A decorrere, infine, dalla data di acquisto dell’efficacia del decreto (di cui al comma 2-septies), con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS Spa sono trasferite alla società di cui al comma 2-sexies. (2-decies).

Articolo a cura di Diotima Pagano


[1] Dlgs 50/2006 Art. 183(Finanza di progetto) (1) [Fonte: Altalex] 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI specifica: a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso (omissis)

[2] D.L. n. 148/2021 – Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali).

 1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e’ assicurato come segue: a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati; c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

2. ((La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi)). Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell’infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dell’anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

 3. A partire dalla data dell’affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l’importo di 160 milioni di euro per l’anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura.

 4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ((entro il 15 dicembre 2021)) e il versamento degli importi dovuti per l’anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento ((entro il 21 dicembre 2021)) e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

 5. All’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

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