lunedì, 25 Settembre 2023

Riforma del codice degli appalti: si riuscirà a semplificare?

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

L’entrata in vigore della legge delega per la riforma [1] del codice degli appalti [2] è prevista per giugno 2022. L’8 marzo scorso è maturato il via libera al testo approvato dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Rimane solo la pronuncia finale della Camera.

Tra gli emendamenti approvati dal Senato due in particolare sono degni di nota, e toccano tematiche cruciali: quello relativo al rafforzamento dei criteri minimi ambientali (Cam [3]) come elemento obbligatorio da rispettare nelle gare e la previsione dell’obbligo per la stazione appaltante di inserire un regime obbligatorio di revisione ed adeguamento dei prezzi al mercato al verificarsi di condizioni emergenziali.

Tuttavia scorrendo i criteri di delega al Governo nella spinosa materia, sembra che si susseguano le collaudate, tradizionali espressioni che informano le ripetute novelle apportate al Codice dei Contratti Pubblici: il richiamo alle discipline europee, il rispetto della concorrenza e la trasparenza. Non mancano “aggiustamenti” formali, in tema di operatività delle stazioni appaltanti, ovvero l’eterno mantra delle semplificazioni normative.

Una delega, insomma, che potrebbe andar bene nel susseguirsi (più o meno) ordinario dei tempi, posteriori all’iniziale operatività del Codice, ma che non sembra reggere all’impatto, in positivo, delle imperiose esigenze realizzative del PNRR, ed, in negativo, ai venti di guerra, con connesse crisi economiche.

In poche parole non c’è un segno chiaro e deciso di collegamento fra le procedure “sottostanti” e di “contorno” all’opera o servizio pubblico, che si va ad appaltare e che pure lo caratterizzano.

Per capirci: innanzi alla stazione appaltante si porta il punto terminativo di un iter complesso che si svolge fra miriadi di sub-procedimenti che, per motivi vari, possono arrestarsi in ogni snodo.

In ulteriori termini, innanzi alle commissioni di gara devono potersi presentare soggetti qualificati che, per accedere alla gara stessa, devono poter aver avuto vita burocratica “facile”. In modo tale che la procedura selettiva possa poi svolgersi in tempi ragionevoli con un risultato certo.

Analogo discorso (anzi: ancor più stringente) si pone per la fase post – aggiudicazione, quando l’opera o il servizio dovrà essere esplicato.

Nell’intervista del 17 aprile al Premier Mario Draghi, rispetto al primario settore energetico, si legge: “l’obiettivo è assicurare la massima celerità negli investimenti nelle rinnovabili. Finora l’ostacolo è stato essenzialmente di tipo burocratico ed autorizzativo. Non possiamo più permetterci questi veti”[4].


[1] Contenuto dell’intervento di riforma:

 “La legge delega per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici deve dettare i principi e i criteri direttivi volti alla:

  • ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  • semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  • rispetto dei criteri di responsabilità̀ energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi;
  • digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara;
  • forte incentivo al ricorso a procedure flessibili (es. il dialogo competitivo, il partenariato);
  • intervenire per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti.” – Fonte : PNRR.

[2] https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/riforme.html

[3] “I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.”- Fonte: https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#:~:text=I%20Criteri%20Ambientali%20Minimi%20(CAM,conto%20della%20disponibilit%C3%A0%20di%20mercato.

[4] Fonte: Corriere della Sera del 17 aprile 2022, pg. 3.

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