Dall’8 gennaio 2022 è vigente l’ulteriore decreto del Governo per contrastare l’emergenza da Covid-19.
Il riferimento è al Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022): Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 7 gennaio 2022)[1] .
È certamente significativo ed emblematico che l’anno nuovo si apra, sul piano della normazione, con un provvedimento di tal contenuto.
Il contesto normativo di riferimento
Analizziamo, in primo luogo, le motivazioni e l’iter in precedenza compiuto che hanno indotto la compagine governativa alla decretazione d’urgenza di inizio anno.
L’attuale decreto n. 1/2022 ha i suoi precedenti specifici nei seguenti testi:
– il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
– il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
– il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
– il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
– il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
– il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
– il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
– il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
– gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1;
– il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
A ciò si devono aggiungere le fonti costituzionali, amministrative ed internazionali:
Oltre al classico richiamo ai fondativi della decretazione di urgenza (artt. 77 e 87 della Costituzione), vanno infatti richiamati gli articoli 32 (sulla Salute pubblica e dei privati cittadini) e, soprattutto, l’articolo 16 della Carta Costituzionale, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie.
Su tutto, per così dire, “aleggia”, nei non facili rapporti fra Stato Centrale Regioni, la norma ex art. 117 Cost.
A livello amministrativo, si rimanda (ex pluris) alle delibere del Consiglio dei ministri:
– del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020;
– del 7 ottobre 2020;
– del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021.
Per ciò che pertiene a quelle internazionali, alla dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica;
Le ragioni a base del Decreto-legge n. 1/2021
A fondamento e giustificazione del Decreto n. 1/21, il Governo ha richiamato “l’attuale” contesto di rischio che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Con specifico rimando poi alle ragioni che legittimano il ricorso alla decretazione la formula stereotipa ex art. 77 Cost. è stata resa concreta, richiamando la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus pandemico adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica.
Anche legata ad una esigenza straordinaria ed urgente, è l’ottica dichiarata di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l’altro, – e si giunge così al nucleo decisorio – l’obbligo vaccinale ai soggetti ultracinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell’istruzione superiore.
La ricognizione effettuata consente due brevi osservazioni:
Da un lato, l’emergenza si è (purtroppo) cronicizzata. Tanto rende lo strumento del decreto-legge solo in parte idoneo.
Occorrerà quindi, nel tempo, addivenire a strumenti meglio calibrati su tale tipo di emergenza, strumenti che assolvano contestualmente all’esigenza di rapidità dell’intervento, e solidità del contesto normativo in cui si vanno ad inscrivere.
Sotto altro profilo, va preso atto che il corpus anti Covid-19 si sta man mano definendo e consolidando: non è quindi da escludere – secondo uno schema ben frequentato dal legislatore – che si formalizzi, come è avvenuto ad esempio in tema di antimafia, appalti pubblici o protezione civile, un vero e proprio codice delle emergenze epidemiologiche.
Le nuove norme anti Covid-19
Venendo al testo del decreto-legge n. 1/22 può dirsi inspirato, in sintesi, al contemperamento di due, per certi versi, opposte esigenze: quella di lasciare tutte le attività “aperte” (uffici pubblici, luoghi di istruzione e di svago) e di aumentare le difese personali e collettive.
Tale azione si sviluppa nel senso della estensione delle disposizioni cautelari già in atto che hanno nella vaccinazione di massa (con auspicabile raggiungimento della immunità c.d. di gregge) la strategia ritenuta vincente.
La decretazione punta dunque:
– all’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. (Con la precisazione che la disposizione in esame si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/22 (8 gennaio 2022);
– all’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro;
– all’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, con la relativa gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica;
– l’estensione, infine, dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Articolo a cura di Diotima Pagano
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg