Pur rimandando la formulazione di una determinazione specifica, vale tuttavia soffermarsi su alcuni snodi concettuali affrontati dalla Sezione Consultiva del CdS sul parere richiesto dall’ANAC, segnalando che la disciplina dell’IN HOUSE su cui si sono espressi il legislatore italiano, la Corte UE e la nostra Corte Costituzionale, interagendo con il PNRR, è al centro di un vortice normativo che consigliano, a testo aggiornato, la elaborazione di linee guida in materia.
Come segnala, infatti, il Consiglio di Stato, occorre prendere in considerazione il recente disegno di legge AS 2330 di Delega al Governo in materia di contratti pubblici, presentato dal Governo al Senato in data 21 luglio 2021.
«È verosimile – afferma il CdS – che tale riforma modifichi ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le prassi amministrative che ci si propone di cambiare con lo schema delle linee guida proposte dall’ANAC, rinvenendo magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza, celerità, efficienza ed efficacia operativa delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli investimenti pubblici e le esigenze di promozione del mercato e della concorrenza, nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa».
Di rilievo conclusivo è, inoltre, è il richiamo all’intervento in materia, che il legislatore nazionale ha approntato, dettando una nuova disciplina della «governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
Nel contesto innovativo, va ricordato l’art. 10 (rubricato Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha per un verso ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing, autorizzando le amministrazioni interessate, al fine di «sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027», ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, «del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», e, per l’altro verso, ha introdotto, nel comma 3, una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2, del Codice degli Appalti («Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali»: testo così modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021).
Articolo a cura di Diotima Pagano
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