venerdì, 09 Giugno 2023

Misure urgenti per la realizzazione del PNRR: DL n.36/22

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Commento a Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”[1]

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 (n. 100) è stato pubblicato il decreto legge n. 36 recante “misure urgenti” per la realizzazione del PNRR.

Come emerge dalle prime disposizioni lo sforzo del Governo è quello di “amalgamare” il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Pubblica Amministrazione e alle sue articolazioni.

Detto in altri termini, fin dal suo apparire, è risultata palese l’esigenza che il PNRR non restasse un insieme normativo a sé stante, ma che si “innervasse”, per necessità, nella struttura stessa degli apparati pubblici.

Emblematico, è il rilievo che le norme del DL n.36/22, in modo significativo, vadano a novellare proprio il Dlgs. n. 165/2001, vale a dire il corpus organizzatorio, la “macchina” pubblica.

Con una ardita metafora, è stato rilevato come il robot pubblica amministrazione agisca sulla base di un software (la legge n. 241/1990) che assegna le scansioni procedimentali, il cui hardware è costituito, appunto, dal Dlgs n. 165/2001.

È in questo contesto, che l’art. 1 del D.L. n. 36/22 si interessa della “Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale”.

In sintesi, la P.A. deve mettersi al passo dei tempi, con uno strumentario rapido, semplificato, improntato ad una rigida correlatività fra costi sostenibili e benefici effettivi: per raggiungere questi obiettivi, è necessaria una struttura agile, “ecologica”, presidiata da personale capace di gestire l’innovazione.

Ecco quindi che l’art. 1 del D.L prevede la modifica dell’art. 6-ter, comma 1, (del Dlgs. n. 165 cit.) in tema di “nuovi” profili professionali: “…nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione”.

L’intento legislativo è dunque chiaro: occorre una diversa e nuova “capacità” amministrativa, che si concreta nella dotazione di personale con specifiche competenze, idonea a “traghettare” il Paese – qui inteso nell’ottica degli appalti pubblici – verso le ambiziose mete disegnate dal PNRR.

Connesso, è quanto dispone l’art. 2 del D.L.n. 36/2022 con la previsione di una “Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni”.

La norma (inserendo l’art. 35-ter nel Dlgs. n. 165/2001) struttura il “Portale unico del reclutamento” che avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico [3] di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

Obiettivi ed agilità nuove, personale adeguato nuovo, procedure di reclutamento innovative.

È così da leggere la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con l’inserimento dell’ art. 35-ter.

Si decreta, nello specifico, che i concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni, “ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” prevedano l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Come chiarisce la norma, le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come “insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali”, che devono essere specificate nel bando e definite “in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto”.

Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare “l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze” definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso.

In linea, è l’abilitazione all’utilizzo “di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale”. Si garantiscono, comunque, l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la “pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”.

Rilevante cura è assegnata ai criteri di scelta, con la statuizione che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale e che possano riguardare “l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze” adeguate alla provvista di personale necessario.

Si abilitano, inoltre, le singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure ad adottare la “tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso”, prevedendo che per “l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti”.

La caratura tecnica del personale da assumere è garantita con la possibilità che “le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale”.

Partitamente, per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, si prevede “una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali”.

Non resta da attendere che si abbiano congrui risultati…


[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg

[2] Disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it

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