domenica, 24 Settembre 2023

Lotta all’inquinamento da materie plastiche

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Commento del DLGS. n. 196/21 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Significativa svolta “verde” del legislatore italiano, in sintonia con l’Europa, per mitigare i danni da inquinamento da plastica, passata da creazione quasi divinizzata della scienza umana a materiale diabolico.

Può così sintetizzarsi il lungo e complesso articolato offerto ora dal DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. (21G00210) (GU n.285 del 30-11-2021 – Suppl. Ordinario n. 41[1])

La finalità del decreto appare subito evidente e scolpita nell’art. 1 in cui si afferma che scopo della decretazione è quello di approntare misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, con particolare riferimento all’ambiente acquatico, ed alla salute umana, nonché’ a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

Il presente decreto reca, inoltre misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Ambito di applicazione (art. 2) sono i prodotti in plastica monouso (di cui all’Allegato al decreto), i prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché’ gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Come precisa il comma 2 (dell’art. 1), ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (corecante disciplina organica sull’Ambiente).

Molto nutrito è l’elenco delle “definizioni”, sorta di vocabolario di riferimento per la materia da disciplinare. Basta qui ricordare (art. 3) che si intende per «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.

Centrale è la definizione di «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

Con l’art. 4 si entra poi nel vivo della “lotta” alla plastica con disposizioni sulla riduzione del consumo.

Al fine, infatti, di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso e di invertire le crescenti tendenze di consumo, si prevede la stipula di accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “anche” per il perseguimento delle seguenti finalità: a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso; b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso (di cui all’Allegato, parte A) e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché’ promozione di prodotti alternativi purché’ non comportino maggiori impatti ambientali.

Di rilievo è la previsione tesa a sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

Si segnala ancora (ex pluris) l’attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, nonché l’attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti.

Da monitorare è altresì l’art. 6 (“Requisiti dei prodotti”) prevedendosi che a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso i cui tappi e coperchi siano di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

Per concludere, uno sguardo rapido, iniziale, del decreto, vale soffermarsi sulle sanzioni.

Secondo l’art. 14, salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione delle prescrizioni imposte (cfr., l’articolo 5, comma 1) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.

Articolo a cura di Diotima Pagano


[1]https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210&elenco30giorni=false

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