È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 il Testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 1270[1] (in G.U. n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».
Provvedimento complesso e pluriarticolato che risponde alla esigenza di non bloccare tutte le attività pubbliche e private, salvaguardando tuttavia la salute dei singoli e della collettività.
Come è noto, strumento principe è costituito dalla certificazione verde (id est: green pass) che, a sua volta, costituisce la mediazione fra il mancato obbligo vaccinale generalizzato e la “spinta”, appunto, alla vaccinazione quale arma principale contro la pandemia.
Il presente commento si sofferma sull’art. 1 ove si dispone circa l’obbligo della certificazione verde per la generalità del personale, a vario titolo, delle pubbliche amministrazioni. La norma si presenta abbastanza compatta rispetto alla sua formulazione originaria nel Decreto Legge, pur essendo stata “ritoccata” in vari punti in sede di conversione.
Se ne offre qui una lettura semplificata e, soprattutto, di sintesi.
L’impianto generale
L’art. 1 del D.L. 127 del 21 settembre 2021, convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021, reca “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”.
Mediante una interpolazione (del D.L. 52/2021) si è normato l’ “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”, prevedendosi che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, – termine, allo stato, di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2- al personale delle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Autorità Amministrative, la Banca d’Italia, la Consob ed, in generale, tutti gli enti economici, nonché quelli di rilievo costituzionale), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Tale obbligo è esteso altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni. Sono esclusi solo i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino con idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le verifiche
Spetta ai datori di lavoro del predetto personale verificare il rispetto delle prescrizioni relativa al certificato verde. I datori di lavoro devono, pertanto, definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e sono inoltre tenuti ad individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi relativi alla disciplina della certificazione verde.
Sempre a carico dei datori di lavoro è sancito l’obbligo di fornire “idonea informativa” ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 che sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può peraltro adottare linee guida per la omogenea definizione delle predette modalità organizzative. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Le conseguenze della mancata titolarità del Green pass
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ove il personale delle Pubbliche Amministrazione comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza, ritenuta ex lege “ingiustificata”, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Le sanzioni
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi indicati, è punito con la sanzione amministrativa e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto: i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
La parte finale
La norma disciplina, infine, il personale fuori ruolo ed i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, cui si applicano, in forma modulate, le già menzionate disposizioni.
Per gli organi costituzionali, si prevede che, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adegui il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
“Zero” spese
L’articolo 1 si conclude affermando che le amministrazioni debbano provvedere alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo a cura di Diotima Pagano
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg