Commento a
Consiglio di Stato – Sezione Quarta sentenza del 21 luglio 2022 n. 6410.
Secondo il Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, va sollecitata a pronunciarsi sulla seguente questione: “se i principi euro-unitari – di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni, di “diritto di lavorare”, di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali, ostino ad una disciplina qual è quella dell’art. 1, comma 3, lett. b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il “non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”.
La violazione del diritto euro-unitario si consuma dunque da parte dell’art. 1, comma 3, b-bis, della l. 6 agosto 1926 n. 1365, come modificato dall’art. 66 della l. 18 giugno 2009, n. 69. (La Legge novellatrice 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto, sempre con l’art. 66, comma 3, che al fine dell’applicazione della presente modifica, non si tenga conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima). Il testo di riferimento così testualmente disponeva: “I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all’anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.
L’esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso. Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono: … non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità”.
Il predetto comma b-bis) è stato poi novellato, ex L. 27 dicembre 2017 n. 205, con l’art. 1, c. 496, richiedendo ai concorrenti di “non essere stati dichiarati non idonei (in cinque precedenti concorsi); l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità.” La questione specifica ha, invero, uno sfondo ben più ampio: il “tormentato” rapporto (così come icasticamente definito nella stessa sentenza) fra obbligo del giudice apicale di sollevare questione pregiudiziale innanzi alla CGUE ed ambito, per il giudicante nazionale, di vagliare il merito sostanziale della necessità del rinvio.
Il caso è qui, in effetti, emblematico, atteso che il CdS (come si ricorda nella sentenza) si è già espresso sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale con i principi e con le norme euro-unitarie, disattendendo la relativa istanza di disapplicazione. Non facendosi (per così dire) “distrarre” dalla ponderosa problematica generale, valga soffermarsi, appunto, sulla domanda con cui si chiede “in estremo subordine, di rimettere la questione circa la legittimità della norma che prevede lo sbarramento all’accesso alla professione notarile di cui è causa alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.
Una volta però che il dubbio si pone, non sembrano di breve momento le obiezioni della parte interessata (che riflette i malumori di molte giovani leve per i principali concorsi di accesso alle più ambite carriere giuridiche). Mutando il concetto espresso dalla difesa dell’interessato (nella vicenda de qua) non sembra implausibile sostenere che la norma indubbiata determini la “lesione dei principi dell’Unione in special modo di libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, di concorrenza e legittimo affidamento degli aspiranti”.
In più, la regola non sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto limitatrice della libertà in misura superiore al necessario poiché, “non sono affatto ragionevoli e devono essere disapplicate ovvero dichiarate in contrasto: tutte quelle ulteriori limitazioni nazionali allo stesso accesso allo stesso Esame di Stato in quanto lesivi del principio all’accesso libero e non conformi ai principi dell’Unione, come nel caso di specie il limite stesso di tre non inidoneità”.
La normativa richiamata violerebbe altresì gli articoli 1, 15 e 20 della Carta di Nizza ove dettano le regole fondamentali, in materia, rispettivamente, di non discriminazione, libertà professionale, diritto di lavorare e uguaglianza davanti alla legge.
“A fronte di questi principi, – sempre secondo la sensibile ed attrezzata difesa dell’appellato – volti – a promuovere ed incentivare i cittadini affinché, attraverso il lavoro, realizzino le proprie aspirazioni materiali e spirituali, appare incoerente che una commissione esaminatrice di pubblico concorso possa, senza alcuna specifica garanzia procedimentale, sortire l’effetto di escludere per sempre un candidato dai futuri concorsi bloccando le sue aspirazioni e la sua spinta al miglioramento.”, ponendosi altresì in contrasto “col principio comunitario di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle «barriere all’accesso» delle professioni onde «offrire a un numero più elevato di concorrenti la possibilità di fornire al mercato professionale i loro servizi, consentire ai cittadini–consumatori di accedere a un’offerta plurale e prezzi più convenienti»”.
Sono concetti meditati e concludenti, che meritano la più accurata riflessione da parte della Corte europea e dalla cui risposta deriva un approfondimento nuovo ed ineludibile nella relazione Autorità – cittadino – aspirante professionista.
Azzardando una conclusione, gli elementi da tenere in considerazione sono plurimi. Da un lato, è innegabile che la macchina concorsuale costa in termini di logistica e personale anche molto qualificato. L’amministrazione deve quindi poter godere di “filtri” selettivi, quali clausole di esclusione ragionevoli.
Nella presente vicenda è certamente chiaro che è lo stesso legislatore, avendo portato da tre a cinque le inidoneità escludenti, ad attestare che il tema andava approcciato con un’altra, diversa sensibilità. Come sempre accade, occorre impegnarsi per la ricerca di un punto di equilibrio, ragionevole e ben contemperante le opposte esigenze: scopo che può dirsi raggiunto con l’incremento del 2017.
Parimenti certo, è tuttavia, con lettura retrospettiva, il vulnus subito da chi, in una pari condizione esistenziale e professionale, ha visto regolata la propria partecipazione concorsuale in senso limitativo, rispetto alla cinquina poi legiferata, venendo (drammaticamente) escluso dopo aver superato le prove scritte ed orali.
Per approfondire: