sabato, 25 Marzo 2023

La riforma della Giustizia Penale al tempo del PNRR

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Dal Consiglio dei Ministri è uscita, approvata all’unanimità, la riforma della giustizia penale, nel suo tassello più delicato: il processo.  Vale la pena soffermarsi su quello che è definito l’aspetto più problematico della riforma ovvero il regime della prescrizione.

Tralasciando le notevoli implicazioni politiche che tale testo ha comportato, si plaude, a prima lettura, sulla c.d. “terza via” proposta dal Guardasigilli Cartabia che tende appunto a mediare fra i sostenitori della riforma Bonafede e coloro che ne auspicavano il superamento totale. Oggetto del contendere è, infatti, il tempo del processo e dunque quello della prescrizione del reato.

La giustizia e il processo

In linea con un certo taglio politico di cui il precedente Ministro era portavoce, la prescrizione si bloccava dopo la sentenza di primo grado, con un “congelamento” ritenuto dai suoi oppositori, però inaccettabile. È merito della attuale Ministra della Giustizia aver formulato una proposta che si rende, a prima lettura, pienamente consapevole e rispondente al principio basilare della “ragionevole” durata del processo.

Due sono, infatti, le strette colonne d’Ercole entro cui deve passare uno degli snodi chiave della attualità: da un lato, il ricco patrimonio culturale di principi democratici e legalitari che caratterizzano l’Italia come Stato di diritto; dall’altra, l’esigenza che i fondi europei trovino strutture, anche giudiziarie, idonee a supportare i grandi progetti che l’immane flusso di finanziamenti consente di realizzare.

Un nuovo contratto sociale

La proposta della Ministra Cartabia non deve essere – nel suo nucleo nevralgico – svilita ad un mero “gioco” verbale: il passaggio dalla prescrizione del reato alla improcedibilità è mutamento terminologico che “sposta” il tema dal diritto sostanziale (la prescrizione), alle dinamiche processuali (la improcedibilità): passaggio non di breve momento che segnala come non sia più il reato ad essere estinto per consumazione temporale, ma è lo Stato-Giudice che non è riuscito, nei termini certi preassegnati dalla legge, a far valere la pretesa punitiva di cui è titolare.

È un nuovo paragrafo del contratto sociale: il cittadino si obbliga a rispettare la legge, pena la sottoposizione al processo; lo Stato-giudice si impegna a processarlo in tempi definiti. Si sancisce così che nel nucleo irrinunciabile della previa conoscenza della legge penale cui si è chiamati all’obbedienza, debbano trovare posto non solo gli aspetti sostanziali, ma anche quelli processuali.

Principio di legalità arricchito

In altri termini, il cittadino è dato di sapere in anticipo quale è la norma, espressa in modo puntuale e preciso, cui deve obbedienza e conoscere altresì, previamente, la pena cui va incontro, nonché – questa la rilevante novità – i tempi di un eventuale, relativo processo.

Ne risulta un cospicuo arricchimento del principio di legalità derivante dalla temporalizzazione dell’azione processuale (in analogia, con quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 per la tempistica dei procedimenti amministrativi).

La formula della improcedibilità per esaurimento del tempo processuale potrebbe avere anche un ulteriore effetto, non secondario, specie per quanto avviene sotto il profilo della rapidità del giudizio. Proprio perché soluzione “in rito”, “esterna” all’accertamento della responsabilità personale del presunto reo, la improcedibilità non lascia profilare ulteriori indagini, né contraddittorio di sorta, ben prestandosi ad una affermazione contenuta (si può ipotizzare) in un monocratico decreto, da adottare nelle forme più rapide e semplici possibili.

Rapidità e semplicità per la giustizia penale

È questo un punto che si spera sia attenzionato con la massima cura. Basta, infatti, una rapida indagine sul sito della Cassazione, per verificare la soprabbondante produzione di pronunce di inammissibilità ed improcedibilità che affastellano la Corte Suprema e che comunque impegnano forze rilevanti nella stesura dei rispetti provvedimenti.

Ciò che, per contro, va sperato è che la riforma apporti, rispetto al tempo massimo stabilito, solo una (sorta di) “certificazione”, rapida e “inaudita altera parte che si limiti a prendere atto che il tempo assegnato dal legislatore per accertare la responsabilità di quel reato, è scaduto.

Il modulo è quello processuale che scandirà i tempi (con alcune diversificazioni: alcuni reati più gravi, in danno della Pubblica Amministrazione, con modesti ampliamenti della finestra temporale), così come le (eccezionali) ipotesi di sospensione dei termini per la improcedibilità.

Attorno a questo prisma temporale dovranno ruotare tutte le restanti (e non secondarie) novelle: sulla riduzione dei tempi dell’indagine, sui riti alternativi, sul carattere sempre più marcatamente residuale della carcerazione preventiva, sul carattere effettivamente predittivo dell’udienza preliminare, in modo che il rinvio a giudizio si abbia solo per fattispecie che ragionevolmente comportino una elevata probabilità di condanna.

Articolo a cura di Diotima Pagano

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