domenica, 24 Settembre 2023

La Corte costituzionale e l’omelette referendaria

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Le metafore culinarie che hanno accompagnato la recente campagna referendaria, si correlano anche alla famosa frase “per fare la frittata, occorre rompere le uova”.

Letto in un più calmierato contesto ideologico: per evolvere, occorre “rompere” gli schemi, solo così si progredisce; soltanto in tal modo, anche in una proiezione sociale, una collettività acquisisce nuove maturità. Superando per un momento l’esito referendario ormai in più sedi analizzato, vale cogliere l’occasione “mediatica” di cui la Consulta è stata protagonista, per sottolineare le novità (le “rotture”) – in senso positivo- evidenziatesi.

Innanzitutto, vi è stata una costante presenza della Corte Costituzionale – che già così “rompe” gli schemi di una algida ed inavvicinabile Istituzione – nel “prima” (il famoso accenno all’invito a non ricercare il “pelo nell’uovo”); “durante” (fase della produzione della pronuncia referendaria) ed in un “dopo”, rappresentato dalla conferenza stampa del suo presidente. Se si rapporta questo iter alla acquisita visibilità della Corte, negli ultimi tempi con podcast[1], comunicati e contenuti sui profili social[2] si coglie un attento e proficuo lavorio di avvicinamento della Consulta alla società civile. Con un ardito parallelismo, si potrebbe affermare: se la sovranità appartiene al Popolo che, in forma mediata, tramite i suoi eletti, legifera, la Consulta, investita del controllo dell’attività legislativa, è diretta emanazione di quella stessa sovranità e, in raccordo con il Popolo Sovrano, contribuisce al primato del principio di legalità. Il richiamo al Parlamento ed alla centralità della sua funzione innesca l’affermazione principale che si vuole veicolare.

In diretto rapporto con la collettività – ampiamente interessata ai temi referendari, come i rilevanti numeri delle richieste hanno evidenziato[3] – il Presidente della Corte Costituzionale, nella conferenza stampa, ha sottolineato che talune, principali, questioni che affondano la loro problematicità nella viva realtà italiana, non possono trovare soluzione se non tramite il Parlamento.

L’affermazione non è certa nuova, ma non è da poco.

È nuova la modalità di veicolarla e la apicale autorità da cui si diffonde. Segna un punto fermo nei rapporti fra le Istituzioni e le formazioni sociali in cui il Paese si esprime. Ribadisce, in sintesi, in una atmosfera carica di attese deluse, che la via maestra per le tanto sospirate riforme è unica: la via parlamentare.

L’enfasi della puntualizzazione qui segnalata, ove fosse minimamente plausibile, si amplia allo studio della recente giurisprudenza della Consulta.

Se non si è (appunto) incorsi in un bias cognitivo, sarebbe erroneo, nell’ottica segnalata, leggere le pronunce della Corte costituzionale solo valorizzando quelle di accoglimento o comunque decidenti nel merito. Sempre più spesso, infatti, la Consulta svolge in perfetta e completa analisi, le pertinenti valutazioni di costituzionalità ma, in presenza della richiesta di una sentenza additiva, afferma che il ricorso è “inammissibile” in quanto spetta la Parlamento trovare il razionale equilibrio fra le istanze sottese alla problematica evidenziata, tramite una organica disciplina.

Nelle parole del Presidente della Consulta Giuliano Amato può quindi cogliersi una unitarietà di intenti e di collocazione e ruolo della Corte, che forse non appare a prima vista.

In altri termini, la chirurgia legislativa demolitoria (tramite referendum) o quella additiva (tramite sentenze della Consulta) sono – nel pensiero presidenziale – due attività manipolative dei testi normativi, entrambe da utilizzare con grandissima prudenza e parsimonia.

Riscontri immediati a quanto qui riferito nelle sentenze della Corte costituzionale, si offrono a piene mani. Dichiarando inammissibili (e in parte respingendo) varie questione in ambito di ReI (reddito di inclusione), la Corte (sentenza n. 34 del 17 febbraio 2022) ha testualmente concluso: “Resta compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla “sopravvivenza dignitosa” e al “minimo vitale”.

Emblematica ed esaustiva di quanto qui vuole sostenersi, la perentoria conclusione della Consulta al termine di un ricorso dichiarato inammissibile in tema di termine finale del procedimento per la irrogazione di sanzioni amministrative. Conclude la Corte: “Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che la omissione legislativa denunciata non può essere sanata dalla Corte Costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l’individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un’adeguata protezione ai principi costituzionali a tutela della persona, se del caso, prevedendo meccanismi che consentano di modularne l’ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi”.

Ma dove ancor meglio si evidenzia, stante anche la drammaticità dell’argomento, la importanza dell’analisi svolta, ma parimenti il limite intrinseco al ruolo della Corte, è nella sentenza del 27 gennaio 2022 n. 22 relativa alla disciplina vigente della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Osserva la Corte: “La necessità che una fonte primaria disciplini organicamente tale misura a livello statale, stabilita dalla Costituzione, risponde d’altronde a ineludibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei suoi destinatari, particolarmente vulnerabili proprio in ragione della loro malattia.”

Quindi, a ciascuno il suo: se la Corte costituzionale (almeno nelle questioni referendarie) non deve ricercare il pelo nell’uovo, il Parlamento deve fare, richiamandone la bontà culinaria, delle omelette (miscelanti in razionale formula tutti gli interessi implicati) degne di una società progredita.

Articolo a cura di Diotima Pagano


[1] https://www.cortecostituzionale.it/categoriePodcast.do

[2] https://www.instagram.com/cortecostituzionale/

[3] Per il referendum Eutanasia legale sono state raccolte 1,2 milioni di firme

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