giovedì, 23 Marzo 2023

Il Testo unico sui servizi di media audiovisivi

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

“Fry, questa non è la televisione, è la vita vera. La capisci la differenza?”
“Sì, la TV è più divertente.”

(Futurama)

Entra in vigore, nei giorni del Natale, il Dlgs. recante l’atteso testo unico dei servizi di media audiovisivi[1].

Il riferimento completo è al Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

Come si evince dalla sua premessa, il testo “traduce” la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, per il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto concerne la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

A prima lettura, si limita l’attenzione sul Decreto alle enunciazioni riguardanti i “Principi” dallo stesso veicolati.

Dall’ “oggetto” (art. 1) del T.U. emergono, infatti, le idee-guida del T.U. ovvero, come si esprime il testo legislativo in esame, i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video: servizi che, necessariamente, devono tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni.

È necessario, altresì, considerare l’inferenza dell’evoluzione tecnologica e di mercato, nonché delle disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, il tutto, «nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea».

Per orientarsi, vale subito precisare che, secondo il nutrito elenco definitorio (art. 3), ai fini del testo unico si intende per «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Venendo ai “Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale”, si deve far riferimento all’art. 4 esprimentesi nel senso che costituiscono principi generali (del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Vi è, in sintesi, quanto basta per convalidare l’idea che una democrazia matura ha nella libertà d’opinione – riflesso sostanziale della uguaglianza e del rispetto della dignità di ogni persona – il suo più autentico e performante baluardo.

Anche l’art. 5 enuncia dei Principi generali, riferiti al sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza.

In particolare, secondo il comma 1, la disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si deve conformare ad una serie di principi: [a)] promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere (fissati nel presente decreto), e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.

Segue l’enunciazione di alcuni principi riferiti alla necessità del possesso di titoli autorizzatori, necessari per l’espletamento delle relative attività.

Afferma, infatti, la norma la necessità della [b)] previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; [c)] previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonche’ previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi; [d)] previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale.

Segue l’enunciazione degli obblighi per gli operatori di rete (lett. e), ex pluris: 1) di non effettuare discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici riconducibili a società collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall’Autorità con proprio regolamento; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute.

Da monitorare, infine, ex art. 6, i Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Il comma 1 afferma che l’attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed e’ svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, deve garantire, comunque (c. 2): a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

Come si accennava, il tracciato complessivo che ne emerge è quello di un programma evolutivo, che declinando le regole per l’informazione, enuncia tutti i principi basici dei una comunità moderna, evoluta, pienamente inscritta in un sistema a rete europeo.

La centralità della persona, il rispetto della sua dignità, della manifestazione del pensiero anche critico, inserito, contestualmente, in un quadro economico, di necessità, concorrenziale, paritario, rispettoso della privacy e veicolo di verità “vere” e di informazioni non capziose.

Articolo a cura di Diotima Pagano


[1]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/10/21G00231/sg

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