sabato, 25 Marzo 2023

Il riparto della giurisdizione in tema di servizi energetici

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Commento a Cassazione Sezioni Unite – ordinanza del 21 settembre 2021 n. 25479

Il Gestore dei servizi energetici – GSE ha chiesto alla Corte Suprema di pronunciare a chi spetta la giurisdizione sulla domanda di un soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico che si doleva di un provvedimento della Agenzia delle Entrate recante attuazione dell’art. 36 comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157.

In breve, il predetto gestore ha contestato, inizialmente innanzi al TAR del Lazio, il  provvedimento della Agenzia delle Entrate che ha disciplinato le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6 commi 13 e ss. della legge n. 388/2000 e gli incentivi previsti dai vari decreti ministeriali in tema di “conti energia” possono, a norma del citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili, conservando in questo modo gli incentivi già erogati in forza dei cc.dd. “conti energia”.

Nell’ambito di questa controversia, instaurata presso il TAR Capitolino, si è innestato il ricorso del Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa – che ha chiesto alle Sezioni Unite di verificare la giurisdizione in capo all’adito giudice amministrativo.

Secondo il GSE, infatti, l’atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate ed ha ad oggetto unicamente un profilo fiscale, “precisamente l’IRES”.

Di parere opposto, la Cassazione secondo cui la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

La decisione, a prima lettura, genera qualche perplessità.

Non sembra trascurabile, sul piano della effettività e della economia degli strumenti processuali, che la controversia abbia un chiaro spessore fiscale: come si legge nella sentenza (riproducendo la parte relativa all’azione intrapresa) si tratta di poter assoggettare «alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili».

È pur vero poi che la normativa di riferimento non attribuisce alle Commissioni tributarie «un potere direttamente incisivo degli atti generali», ma è altrettanto affermabile che l’elenco di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992 (sulla competenza del giudice tributario) è da leggersi in modo estensivo; a ciò si aggiunga il rilievo che anche un atto generale (quale quello in contestazione della Agenzia delle Entrate) ben potrebbe – in tesi – arrecare un danno che la parte percepisce come già causato in sede di regolamentazione degli «aspetti pratici dell’attuazione del meccanismo previsto per legge».

È soprattutto, infine, l’appiglio normativo citato dalla Cassazione per stabilire la giurisdizione del giudice amministrativo che si presta ai maggiori dubbi.

La giurisdizione è radicata in base all’art. 133 lett. o) del Dlgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. «le controversie, incluse quelle risarcitori, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia».

La norma – da interpretare rigorosamente, in quanto dilata la giurisdizione del G.A., escludendo il giudice “naturale” (G.O.) – si riferisce in modo espresso alle liti afferenti al momento produttivo dell’energia, siamo quindi ben lontani da quelle afferenti alla regolamentazione degli effetti fiscali, pur riconducibili a detta attività produttiva.

Articolo a cura di Diotima Pagano

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