commento a Legge n. 32 del 2022
Il Legislatore italiano meritoriamente ha approntato una corposa disciplina di delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia con la Legge 7 aprile 2022, n. 32 (in GU n.97 del 27 aprile 2022) e vigente dal 12 maggio 2022.
Per comprendere la complessità dell’intervento, basta scorrere i criteri di delega che dovranno informare le scelte governative. Già sufficientemente esplicito è quella sorta di “programma” legislativo contenuto nell’art. 1 della Legge n.32/22 che afferma essere suo scopo quello di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché’ per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
Sono poche righe densissime di valori e finalità, comprensive di tutte le tematiche più spinose con cui la “formazione sociale” famiglia, si misura in tutte le sue articolazioni: in primis, quale cellula generativa del “Popolo Sovrano” e dunque con il problema della denatalità, cui è connesso quello della crescita “armoniosa” dei minori, atteso che (come è evidente) non può aversi un cittadino consapevole e maturo, se non è cresciuto quale minore protetto ed incoraggiato ad esprimere al meglio la sua personalità.
Altra dinamica fondamentale che l’art. 1 della legge n. 32/2022 rende esplicita è determinante l’esigenza di trovare un punto di equilibrio evoluto ed appagante fra tutela delle relazioni familiari e lavoro, declinato al femminile.
Nel delineato contesto, illuminanti sono i criteri di delega che vincolano il Governo ad assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico; a promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari: come a dire, non vi può essere piena affermazione del principio di uguaglianza, se questo principio cardine della democrazia non si esplica all’interno della naturale cellula di base, esposta, per contro, per lunga storia antropo-sociale, ad una prevalenza della tribalità dei costumi, improntati alla netta disuguaglianza.
Ancora, si prevede la necessità di affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche “non formale”, dei figli, unica misura in grado di scalfire il cd. “familismo amorale”.
All’evidenza, si tocca qui un punto essenziale (poi ripreso anche nel prosieguo della legge) che vedrà la sua attuazione con il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo.
Come si accennava, il tema della educazione è giustamente centrale nella ottica valorizzativa della famiglia, prevedendosi, infatti, con l’art. 2, una apposita delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli.
Il Governo, infatti, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli, prevedendosi, nell’esercizio della delega, specificamente che sia garantito, in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l’istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l’infanzia e per l’adolescenza, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne.
Altresì, si prevedono misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell’infanzia, nonché mediante l’introduzione di servizi di supporto, se del caso, individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni.
Particolare sostegno è riservato alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento.
Sensibilmente “avanzata” è la previsione di misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica, così come sono lungimiranti i sostegni alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all’acquisto di libri ad ampio raggio e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con le misure di sostegno alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente, quali la Carta elettronica (di cui all’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e la Carta della cultura (di cui all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15).
Non poteva, infine mancare, per generazioni digitalizzate al massimo grado, “ulteriori” misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all’acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l’acquisto di materiale didattico.