lunedì, 25 Settembre 2023

I piani di sviluppo per le aree dismesse

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Buone notizie per l’economia circolare, il riuso, il recupero, la rigenerazione, specie se parliamo di quei luoghi abbandonati a sé stessi che a tutti capita di guardare con sguardo fra il mesto ed il rammaricato.

Una significativa svolta, infatti, sembra profilarsi con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 i cui commi 146 e seg. dell’art. 1 incentivano (anche tramite la partnership tra pubblico e privato) la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Lo strumento operativo – che auspicabilmente si potrebbe connettere con gli interventi per le “smart city” – è individuato nei Piani di sviluppo.      
Infatti, in base al comma 146 (dell’art. 1 della L. del 30 dicembre 2021 n. 234) possono essere definiti dei piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all’infrastrutturazione nonché per l’attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico, l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche [1].

La struttura di missione InvestItalia

Il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui sopra, nonché di proporre l’elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell’accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150, è affidato (c. 147) alla struttura di missione InvestItalia [2].

Il partenariato

Secondo il comma 148, possono essere acquisite, al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell’amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse.

Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare:

il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area;

– il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria;

– fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.

Gli interventi

I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono (c. 149):

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto [3];

b) nell’ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico-finanziario dell’investimento e il relativo cronoprogramma;

d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;

e) le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;

f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell’accordo;

g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

i) le modalità di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

I finanziamenti: il «Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi»

Per il finanziamento degli interventi (c. 150) previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2021, di 72 milioni di euro per l’anno 2022 e di 147 milioni di euro per l’anno 2023.

L’approvazione dei progetti

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell’elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva (c. 151) le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Il monitoraggio degli interventi

Il monitoraggio, infine, degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato (c. 152) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 [4], e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera i) del medesimo comma 149.

Articolo a cura di Diotima Pagano

Per approfondire:


[1] Individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[2] Di all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[3] Ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

[4] Il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 reca l’Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

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