In sede di conversione in legge del D.L. n. 44/201 convertito in legge n.76/2021, il Parlamento ha completato ed ampliato le disposizioni relative agli operatori sanitari, certamente fra le categorie più esposte durante la pandemia.
Le norme di completamento si individuano, rispettivamente, nell’ articolo 3-bis[1] e nell’ articolo 4[2] .
Dopo aver escluso la punibilità ex art. 3[3] in sede di inoculazione vaccinale, la legge di conversione n. 76/2021, ha regolato all’art. 3 bis la «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
In particolare, con il primo comma, il legislatore ha previsto, nell’ambito delle professioni sanitarie e per il perimetro temporale dello stato emergenziale, («dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe») che i fatti ascrivibili alle ipotesi di omicidio colposo (art. 589 C. P.) e di lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) se trovano la loro causa nella situazione emergenziale, debbano essere puniti «solo nei casi di colpa grave».
In altri termini, la norma si è fatta carico dell’estremo disagio degli operatori della Sanità, anche e soprattutto nel quadro poco chiaro dei protocolli clinici con cui diagnosticare ed affrontare il virus pandemico ed ha innalzato il livello delle responsabilità penale, indicando (per i soli fatti di matrice colposa) una soglia più alta, aggettivata quale “grave”.
Il favor espresso dal legislativonon è unico.
Già il Codice civile, all’art. 1176 C.C.[4], nell’indicare i parametri con cui valutare la diligenza del debitore chiamato ad adempiere, dopo aver generalizzato al primo comma, il criterio prudenziale del «buon padre di famiglia», aggiunge (II° comma) che «nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata».
Il concetto si “integra” poi con la disposizione di cui all’art. 2236 C.C.[5] secondo cui «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave».
In altri termini, il legislatore si rende conto delle difficoltà, anche elevate, che i professionisti possono incontrare e – non escludendo certo la responsabilità per negligenza o imprudenza – pone una sorta di equivalenza fra la colpa ordinaria e la colpa lieve.
Come si nota nella letteratura civilistica (G. Gazzoni), il principio lavora proprio «in presenza di malattie non ancora sufficientemente studiate o oggetto di dibattiti scientifici con sperimentazione di sistemi diagnostici e terapeutici diversi e contrastanti».
Ritornando all’art. 3 bis del D.L. n. 44/2021, l’operatività della specificazione della responsabilità è agganciata ad una valutazione, in fatto, del giudice penale, chiamato ad un complesso accertamento che – sulla base evidentemente di un adeguato supporto della letteratura medica – porti ad escludere la gravità della colpa in presenza ed a causa della «limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate» e di altri parametri in genere tenuti presenti nella responsabilità di equipe, quali «la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».
Due rapide notazioni, in argomento.
Innanzitutto, trattandosi di norma penale in bonam parte, si deve ritenere retroattivamente operativa a decorrere dal periodo precedente ed iniziale, in cui è stata dichiarato lo stato emergenziale.
Rilievo finale, di maggior spettro valutativo – se fosse confermato – è quello che porta a ritenere la esimente graduativa della colpa, estesa anche alla negligenza ed imprudenza, differenziandosi, pertanto, in modo netto, dal parametro civilistico.
Tanto si ipotizza per la estesa rilevanza data nella parte finale della norma, allo stress organizzativo e strutturale ed al deficit del personale, che il sistema sanitario si è trovato notoriamente a subire, specie nei periodi più acuti della pandemia.
Articolo a cura di Diotima Pagano
Per approfondimenti:
[1] “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.” – art. 3 bis – D.L. 44/2021 conv. in legge nr. 76/2021
[2] “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.” – Art.4 – D.L. 44/2021 conv. in legge nr. 76/2021
[3] “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2” – Art. 3 – D.L. 44/2021 conv. in legge nr. 76/2021
[4] “Diligenza nell’ adempimento” – Art. 1176 codice civile
[5] “La responsabilità del prestatore d’opera” – Art.2236 codice civile