venerdì, 09 Giugno 2023

Codice della crisi d’impresa

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Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155[1]” (c.d. Codice della crisi d’impresa) disciplina “le  situazioni  di  crisi  o insolvenza del  debitore,  sia  esso  consumatore  o  professionista, ovvero  imprenditore  che  eserciti,  anche  non  a  fini  di  lucro, un’attività commerciale,  artigiana  o  agricola,  operando   quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli  enti pubblici”.

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’ impresa prevista per il 15 agosto 2020 è stata poi differita poiché motivata sia da ragioni collegate all’ esigenza di consentire alle imprese di “contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza covid-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio economico” sia dalla necessità di allineare l’intervento riformatore della materia contenuto nel DL n.14/2019 alla normativa europea (in particolare alla Direttiva UE 2019/1023).

Ad agosto 2021 è entrato in vigore il DL n.118/2021 (Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché’ ulteriori misure urgenti in materia di giustizia) che ha fissato a maggio 2022 la data di entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ex art 1[2]).

Tra le principali novità introdotte per la gestione della crisi d’impresa dal DL n.118/21 vi è la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e il concordato c.d. semplificato per la liquidazione del patrimonio.

La procedura di composizione negoziata è un nuovo istituto volontario in cui l’imprenditore che “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o  economico-finanziario  che  ne  rendono probabile la  crisi  o  l’insolvenza” può, tramite una piattaforma telematica nazionale ( art.3[3]) , al fine di agevolare le trattative con i creditori ed eventuali altri soggetti e per perseguire il risanamento dell’ impresa  nominare, attraverso una commissione,  un  esperto terzo ed indipendente ( ex art. 3 e 4[4]) .

Nel decreto è disciplinata in modo dettagliato la figura dell’esperto su cui vale la pena soffermarsi: quest’ ultimo dovrà operare in modo “professionale, riservato, imparziale e indipendente” ( ex art.4) e sarà scelto in una platea molto più  ampia rispetto  a quella degli organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI) potranno essere nominati infatti commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d’impresa.

Il procedimento prevede una forma ibrida in cui se da un lato è prevista una “struttura privatistica” in cui tramite l’esperto ci si auspica di  individuare  possibili soluzioni stragiudiziali idonee al superamento della situazione di crisi dall’ altro, qualora l’ esperto, nella relazione finale dichiari che le trattative non hanno avuto esito positivo, si dovrà ricorrere alla via giudiziale presentando dinnanzi al tribunale una proposta di c.d concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ( ex art. 18[5] e 19[6]) .

Il concordato per la liquidazione del patrimonio c.d “semplificato”, introdotto e disciplinato dal DL n. 118/21, al quale giova ribadirlo, l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni, costituisce l’altro aspetto di grande novità in quanto rappresenta uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali  ma soprattutto  prevede un’ “inversione di rotta” rispetto alle regole previste dal Codice della crisi di impresa orientate a privilegiare il fallimento come strumento liquidatorio.

Il decreto-legge in conversione si compone di 33 articoli, ripartiti in tre capi:

§ il capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale;

§ il capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

§ il capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Articolo a cura di Diotima Pagano


[1] Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (19G00007) (GU Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6).

[2] Art. 1 – “Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa”: “… Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.” – DL 24 agosto 2021, n. 118 

[3] Art.3 – “Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg

[4] Art. 4 – “Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti” – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg

[5] Art.18 – “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg

[6] Art.19 –“Disciplina della liquidazione del patrimonio” https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/24/21G00129/sg

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