Buone notizie: è stato firmato il decreto da parte del Ministro della transizione ecologica (MiTE) contenente il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR, raggiungendo così il traguardo previsto per dicembre 2022 in anticipo.
L’obiettivo della milestone di riqualificazione dei siti orfani è quella di “ridurre i rischi per la salute, preservare l’ambiente e promuovere l’economia circolare[1]”. L’intento, dunque, attraverso un Piano d’azione, è quello di recuperare, riqualificare e rigenerare i terreni inquinati delle aree industriali abbandonate e prevedere il reinserimento dei siti inquinati “orfani” nel mercato immobiliare riducendo così indirettamente il loro l’impatto ambientale.
Il target da conseguire è ben preciso:“riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano”.
I siti orfani saranno da individuare in tutte le 20 regioni e/o le province autonome con predefinizione degli interventi specifici da effettuare.
Ma, facendo un passo indietro, cos’è un sito orfano? Il DM 269 del 29 dicembre 2020[2] lo definisce come “il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento in cui si accertano che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato.”
I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito sono individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022[3].
Per realizzare tali interventi le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR sono pari a 500 milioni di euro.
Le risorse stanziate saranno impiegate in molteplici tipologie di interventi: la messa in sicurezza di emergenza, il piano di caratterizzazione, l’analisi di rischio, la messa in sicurezza permanente, la messa in sicurezza operativa, il progetto operativo di bonifica – e le matrici ambientali oggetto degli interventi – quali suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito – sono coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.
È stabilito, inoltre, che il target EU M2C4-25 previsto dalla misura è raggiunto quando, entro marzo 2026, almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi finanziati è stata riqualificata. In conclusione, è utile segnalare che per evitare sperequazioni negli interventi sul territorio nazionale è stato previsto che il medesimo obiettivo sia previsto singolarmente per ognuna delle Regione e Provincia autonoma.
Articoli estratti – DECRETO 4 agosto 2022
DECRETO 4 agosto 2022[4] – Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR. (22A05711) (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022)
Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, il presente decreto reca il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui all’allegato 2, al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.
2. Il Piano d’azione costituisce, in relazione alla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, il conseguimento della milestone denominata M2C4-24 «Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani» ed è funzionale al conseguimento del target di «Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano» (target EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone prevede che il Piano d’azione riduca l’occupazione del terreno e migliori il risanamento urbano, includendo come minimo:
a) l’individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome;
b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
Art. 3 – Assegnazione delle risorse
1. Le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, oggetto del presente Piano d’azione, sono destinate alla riqualificazione dei siti orfani individuati all’allegato 2.
2. In attuazione dei criteri di assegnazione delle risorse di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pari a 500 milioni euro, sono ripartite tra i soggetti attuatori secondo la tabella di cui all’allegato 1.
3. Il presente decreto di riparto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, costituisce titolo per le regioni e province autonome per accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei limiti degli importi indicati nell’allegato 1.
4. Qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui al comma 2 dovesse superare l’importo finanziato, l’eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari.
Art. 4 – Siti orfani da riqualificare e specifici interventi oggetto di finanziamento
1. L’allegato 2 al presente decreto reca l’elenco dei siti orfani in tutte le 21 regioni e province autonome e i relativi interventi oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all’art. 3, comma 2.
2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati in modo da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l’occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano. In particolare, la tipologia di interventi previsti – messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica – e le matrici ambientali oggetto degli interventi – quali suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito – sono coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l’impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.
Art. 5 – Raggiungimento del target della misura M2C4, investimento 3.4
1. Gli interventi elencati all’allegato 2 sono funzionali al conseguimento del target EU M2C4-25 «Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani».
2. Il target EU M2C4-25 è raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi finanziati indicati all’allegato 2 e sue eventuali modifiche ai sensi dell’art. 12, è stata riqualificata.
3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target EU M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalità:
a) provvedimento dell’Autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che accerti che il sito non è contaminato ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie;
b) certificazione rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie;
c) relazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che asseveri gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformità al progetto approvato, anche tenendo conto delle attività di verifica prescritte dall’Autorità competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto di asseverazione;
d) relazione finale da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente, ai sensi dell’art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l’intera sua superficie;
e) certificazione a stralcio rilasciata dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.
4. Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo interessate dagli interventi finanziati per ciascuna regione o provincia autonoma.
Art. 8 – Requisiti del soggetto attuatore
1. I soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 7, i seguenti requisiti:
a) il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione ad ogni progetto proposto;
b) il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire target e milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
d) non essere stati individuati quali responsabili dell’inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
e) l’assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.
[1] https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr–raggiunto-traguardo-sulla-bonifica-del-suolo-dei-siti-orfa.html
[2]https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00439/sg
[3]https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/download/decreto-del-23-febbraio-2022-n-15/
[4]https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-12&atto.codiceRedazionale=22A05711&elenco30giorni=false