L’art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto) del D.L. nr. 77 del 31 maggio 2021 è norma massimamente da monitorare e cruciale per la piena e tempestiva realizzazione del PNRR.
Vediamo perché.
La risposta è ben sintetizzata in un’intervista rilasciata dal ministro Giovannini oveha dichiarato che lo schema dell’art. 44 potrebbe diventare nel tempo modello generale di riferimento, mentre lo si sperimenta per gli interventi “indicati nell’Allegato IV al presente decreto” – D.L. 77/21.
Testualmente: «Per ora lo teniamo fermo a dieci opere. Se quella procedura funzionerà, e noi crediamo che funzionerà, potrà diventare un modello di riferimento, almeno per le opere molto complesse» [1]; «Il mondo è cambiato, ora serve innovazione nel codice degli appalti».
Volendo sintetizzare il contenuto dell’art. 44 del D.L. 77/21 può affermarsi che la “semplificazione” ricercata nella realizzazione delle “Grandi Opere” innesta elementi acceleratori sull’alveo normativo principale, costituito dal Dlgs. n. 50/2016.
Al comma n. 1 si delinea l’innesto principale che il Governo ha inteso attuare, in breve, rendere il progetto di fattibilità tecnico-economica uno schema già preciso, verificato, e, soprattutto, emendato dalle “evidenti carenze, di natura formale e sostanziale”.
Pertanto, prima della approvazione, il progetto, al fine di essere effettivamente testato nella sua fattibilità, va inviato al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici cui spetta di investigare le complessive criticità.
Tale invio innesta quindi un contraddittorio fra la stazione appaltante ed il predetto Comitato speciale per superare gli aspetti carenti che il decreto oltre quelli genericamente di natura “formale o sostanziale”, individua in tre aree: “ambientali, paesaggistici e culturali”.
Dall’invio al Comitato si determina quindi moto documentale di verifica (preventiva) sia dell’interesse archeologico (comma 2), che della valutazione di impatto ambientale (VIA): comma 3.
Trascorsi i tempi (brevi) in cui devono effettuarsi i predetti incombenti, si appronta la fase della approvazione che scaturisce a seguito della convocazione della conferenza di servizi, appunto, «per l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 27 comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016: conferenza svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241»
A questo punto, si aprono due possibilità.
Se il progetto viene approvato, la determinazione conclusiva della conferenza contiene la soluzione della globalità delle vicende amministrative.
Come, infatti, afferma testualmente il comma: «tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita».
In caso di dissenso, per contro, si rimette la questione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, in attuazione del principio di leale collaborazione fra tutti i soggetti implicati, ricerca una “soluzione condivisa”, sostitutiva – ove raggiunta – di quella della conferenza di servizi.
Se il dissenso non si compone, l’affare è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che adotterà “una nuova determinazione conclusiva”, all’esito di un complesso sub-procedimento
Il tutto – vale la pena sottolinearlo – «compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»
Articolo a cura di Diotima Pagano
Per approfondimenti:
[1] Il Sole 24 ore, 2 luglio 2021 p. 8