venerdì, 09 Giugno 2023

Al neonato spetta un cognome, anzi due!

Da non perdere

Diotima Pagano
Laureata in giurisprudenza. Fortemente convinta che il diritto sia (anche) fantasia, creatività, interpretazione e molto spesso filosofia. Amante della Vespe e della musica in vinile. Il suo motto è "...Things To Come..."

Commento a Corte Costituzionale del 31 maggio 2022 n. 131

Con una pronuncia destinata a passare alla Storia, la Consulta riscrive una pagina fondamentale delle relazioni familiari e degli attributi qualificativi della persona umana: la scelta del cognome del neonato.

Vi è un doppio filo logico-giuridico che guida la sensibilità del giudice costituzionale: da un lato, la ripulsa degli automatismi che sono in grado di “oscurare” l’uguaglianza; dall’altro, un diffuso attivismo del Legislatore che coglie nuove esigenze della comunità familiare sia con la recente legge, appunto sulla famiglia (Legge n. 32/2021 tesa, ex pluris, a contrastare la denatalità), sia attraverso l’elaborazione parlamentare, proprio di questi giorni, per far cessare lo stato detentivo dei minori, figli di madri in carcere.

Di questi giorni è, ancora, la legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere“.

Per cogliere l’importanza della sentenza va premesso che – come afferma la Corte – il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.

Parte da qui il lungo percorso della sentenza che si snoda nei seguenti punti.

Figli nati fuori dal matrimonio

Per i figli nati fuori dal matrimonio, l’attribuzione del cognome è effettuata ex art. 262 C.C., ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, assegnando il cognome del padre

Come osserva la Consulta, nella fattispecie disegnata dall’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., l’identità familiare del figlio, che preesiste all’attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare.

La selezione, fra i dati preesistenti all’attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, “oscura” – afferma il giudice costituzionale – unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre.

A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, – prosegue la Corte – “il segno dell’unione fra i due genitori si traduce nell’invisibilità della donna”.

Di qui la conclusione: “L’automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Ne è seguita la declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Declaratoria di illegittimità costituzionale

Di conseguenza ne è scaturita l’illegittimità delle restanti disposizioni correlate.

La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma relativa all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende, infatti, “pienamente”, in via consequenziale, dalla illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., in ragione della loro sostanziale identità di contenuto, tant’è che la disposizione censurata è fra quelle da cui si evince la norma di sistema.

Ne deriva che la norma sull’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l’attribuzione del cognome del padre al figlio, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Figli nati nel matrimonio

Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, la Corte ha poi dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., il quale, nell’ambito della disciplina sull’adozione del maggiore d’età da parte dei coniugi, dispone che «l’adottato assume il cognome del marito».

L’art. 299, terzo comma, cod. civ. è, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome del marito, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all’adottato il cognome di uno di loro soltanto.

Sempre per le stesse ragioni esposte relativamente alla norma sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 27 della legge n. 184 del 1983, secondo cui, per effetto dell’adozione, l’adottato «assume e trasmette il cognome» degli adottanti, univocamente interpretato – come si è già anticipato con riferimento al cognome del marito.

Anche l’art. 27 della legge n. 184 del 1983 si è manifestato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all’adottato il cognome di uno di loro soltanto.

La Corte Costituzionale assegna dei compiti al Legislatore

Molto interessante e da registrare, a fronte dello tsunami civilistico, la road map che la Corte Costituzionale ha assegnato al Legislatore, “invitandolo” a provvedere su i seguenti aspetti.

No al moltiplicatore di cognomi

In primo luogo, si rende necessario, secondo la Corte, un intervento finalizzato a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome.

Simile intervento si dimostra impellente, ove si consideri che, a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi.”

Come si legge nella sentenza, la necessità di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l’interesse preminente del figlio, indica l’opportunità di una scelta, da parte del genitore – titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari – di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

No a cognomi diversi tra fratelli e sorelle

 “In secondo luogo”, spetta al legislatore – afferma la Corte – valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).

Momento attributivo del cognome

Con una finale, doverosa, puntualizzazione, la sentenza precisa che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché “la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.

Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo.”

Meditazione conclusiva: il caos contemporaneo non deve offuscare il percorso che in Italia sempre più si manifesta a favore di una effettiva uguaglianza; è una via ardua, il cui disegno complessivo sarà nel tempo ricostruito dagli storici delle istituzioni e che si articola in diversi segmenti, di cui la tutela del minore e dei suoi segni identificativi costituisce un importante tassello, così come ogni intervento diretto a reprimere la omolesbotransfobia.

Spetta al Parlamento – anche evitando, nello specifico, una Babele dei cognomi – far “nascere” e coltivare una nuova idea di persona.

Per approfondire:

- Advertisement -spot_img

Talk For

F&NEWS